PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, debitori per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino al 1o gennaio 2007, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il versamento, entro il 1o ottobre 2007, di quanto dovuto a titolo di contributi e di premi, senza alcuna maggiorazione per interessi civili e oneri accessori. Il presente articolo si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Il presente articolo si applica inoltre ai soggetti indicati all'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, per le sole disposizioni della presente legge non ivi comprese.

Art. 2.

      1. La regolarizzazione prevista dall'articolo 1 della presente legge può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, con riferimento al 100 per cento del debito complessivo a titolo di contributi e di premi obbligatori, la prima delle quali da versare entro il 1o ottobre 2007, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in ordine all'individuazione delle aree territoriali nelle quali è applicabile la rateazione in sessanta rate bimestrali consecutive di uguale importo. In ogni caso, l'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari all'1 per cento annuo.

 

Pag. 5

Art. 3.

      1. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun ente previdenziale le somme già versate a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, di oneri accessori nonché di sanzioni amministrative, ad eccezione delle somme versate a titolo di interessi di dilazione e per eventuali spese legali connesse ad atti giudiziari e a precetti già notificati, per effetto delle domande di condono presentate nei termini e per gli effetti dell'articolo 116, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1o febbraio 1996, n. 40. Tali importi devono essere imputati alle partite debitorie più remote, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 4.

      1. L'importo complessivo dei contributi o dei premi imputati e residuati dopo le operazioni previste dall'articolo 3 costituisce riferimento per l'individuazione delle somme sulle quali applicare l'interesse di differimento di cui all'articolo 2.

 

Pag. 6

Art. 5.

      1. I soggetti interessati all'imputazione di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 1o ottobre 2007, apposita domanda a ciascun ente previdenziale competente, specificando sia le somme già versate per ciascuno dei titoli indicati al citato articolo 3, sia la normativa di riferimento utilizzata per periodi contributivi che sono già stati oggetto di domande di regolarizzazione.

Art. 6.

      1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La regolarizzazione prevista dalla presente legge estingue, altresì, i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura anche in relazione a violazioni di carattere formale diverse da quelle sul collocamento e che non comportano il versamenti di contributi e di premi.

Art. 7.

      1. L'articolo 2, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e l'articolo 2, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, sono abrogati.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, viene meno l'obbligo contributivo relativo ai rapporti intercorsi, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento al contratto sociale.
      3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati

 

Pag. 7

estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 8.

      1. Le singole partite debitorie per contributi e premi di importo non superiore a 50 euro per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 2003, sono estinte unitamente agli accessori di legge e alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 9.

      1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisto dei predetti crediti contributivi. Il fondo di garanzia è alimentato fino alla concorrenza dell'80 per cento dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale.

Art. 10.

      1. Una quota non inferiore ai due terzi della consistenza del fondo istituito ai sensi dell'articolo 9 è riservata al fine di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.